Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)
Art. 1022
Abitazione
Art. 1022.
(Abitazione).
Chi ha il diritto di abitazione di una casa puo' abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.
(Abitazione).
Chi ha il diritto di abitazione di una casa puo' abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.