Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)
Art. 2322
Trasferimento della quota
Art. 2322.
(Trasferimento della quota).
La quota di partecipazione del socio accomandante e' trasmissibile per causa di morte.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la quota puo' essere ceduta, con effetto verso la societa', con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.
(Trasferimento della quota).
La quota di partecipazione del socio accomandante e' trasmissibile per causa di morte.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la quota puo' essere ceduta, con effetto verso la societa', con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.