Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)
Art. 2827
Luogo dell'iscrizione
Art. 2827.
(Luogo dell'iscrizione).
L'ipoteca si iscrive nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l'immobile.
(Luogo dell'iscrizione).
L'ipoteca si iscrive nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l'immobile.