Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)
Art. 2107
Orario di lavoro
Art. 2107.
(Orario di lavoro).
La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non puo' superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali o dalle norme corporative.
(Orario di lavoro).
La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non puo' superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali o dalle norme corporative.