N NORME. red.it

Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)

Art. 2107

Orario di lavoro
Art. 2107.

(Orario di lavoro).

La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non puo' superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali o dalle norme corporative.