Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)
Art. 1327
Esecuzione prima della risposta dell'accettante
Art. 1327.
(Esecuzione prima della risposta dell'accettante).
Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto e' concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.
L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione e, in mancanza, e' tenuto al risarcimento del danno.
(Esecuzione prima della risposta dell'accettante).
Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto e' concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.
L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione e, in mancanza, e' tenuto al risarcimento del danno.