Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)
Art. 772
Donazione di prestazioni periodiche
Art. 772.
(Donazione di prestazioni periodiche).
La donazione che ha per oggetto prestazioni periodiche si estingue alla morte del donante, salvo che risulti dall'atto una diversa volonta'.
(Donazione di prestazioni periodiche).
La donazione che ha per oggetto prestazioni periodiche si estingue alla morte del donante, salvo che risulti dall'atto una diversa volonta'.