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Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)

Art. 2194

Inosservanza dell'obbligo d'iscrizione
Art. 2194.

(Inosservanza dell'obbligo d'iscrizione).

Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, e' punito con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila.