Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)
Art. 1814
Trasferimento della proprieta'
Art. 1814.
(Trasferimento della proprieta').
Le cose date a mutuo passano in proprieta' del mutuatario.
(Trasferimento della proprieta').
Le cose date a mutuo passano in proprieta' del mutuatario.