Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)
Art. 757
Diritto dell'erede sulla propria quota
Art. 757.
(Diritto dell'erede sulla propria quota).
Ogni coerede e' reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all'incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprieta' degli altri beni ereditari.
(Diritto dell'erede sulla propria quota).
Ogni coerede e' reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all'incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprieta' degli altri beni ereditari.