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Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)

Art. 2724

Eccezioni al divieto della prova testimoniale
Art. 2724.

(Eccezioni al divieto della prova testimoniale).

La prova per testimoni e' ammessa in ogni caso:
1) quando vi e' un principio di prova per iscritto: questo e' costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale e' diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;
2) quando il contraente e' stato nell'impossibilita' morale o materiale di procurarsi una prova scritta;
3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.