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Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)

Art. 2164

Nozione
Art. 2164.

(Nozione).

Nella colonia parziaria il concedente ed uno o piu' coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l'esercizio delle attivita' connesse, al fine di dividerne i prodotti e gli utili.

La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili e' stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.