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Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)

Art. 1852

Disposizione da parte del correntista
Art. 1852.

(Disposizione da parte del correntista).

Qualora il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista puo' disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.