N NORME. red.it

Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)

Art. 650

Fissazione di un termine per la rinunzia
Art. 650.

(Fissazione di un termine per la rinunzia).

Chiunque ha interesse puo' chiedere che l'autorita' giudiziaria fissi un termine entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facolta' di rinunziare. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunziare.