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Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)

Art. 931

Equiparazione del possessore o detentore al proprietario
Art. 931.

(Equiparazione del possessore o detentore al proprietario).

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.