Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)
Art. 931
Equiparazione del possessore o detentore al proprietario
Art. 931.
(Equiparazione del possessore o detentore al proprietario).
Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.
(Equiparazione del possessore o detentore al proprietario).
Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.