Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)
Art. 1713
Obbligo di rendiconto
Art. 1713.
(Obbligo di rendiconto).
Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto cio' che ha ricevuto a causa del mandato.
La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave.
(Obbligo di rendiconto).
Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto cio' che ha ricevuto a causa del mandato.
La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave.