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Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)

Art. 783

Donazioni di modico valore
Art. 783.

(Donazioni di modico valore).

La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili e' valida anche se manca l'atto pubblico, purche' vi sia stata la tradizione.

La modicita' deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.