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Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)

Art. 923

Cose suscettibili di occupazione
Art. 923.

(Cose suscettibili di occupazione).

Le cose mobili che non sono proprieta' di alcuno si acquistano con l'occupazione.

Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.