Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)
Art. 1604
Vendita della cosa locata con patto di riscatto
Art. 1604.
(Vendita della cosa locata con patto di riscatto).
Il compratore con patto di riscatto non puo' esercitare la facolta' di licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto non sia divenuto irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto.
(Vendita della cosa locata con patto di riscatto).
Il compratore con patto di riscatto non puo' esercitare la facolta' di licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto non sia divenuto irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto.