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Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)

Art. 1767

Presunzione di gratuita'
Art. 1767.

(Presunzione di gratuita').

Il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualita' professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volonta' delle parti.