Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)
Art. 1626
Incapacita' o insolvenza dell'affittuario
Art. 1626.
(Incapacita' o insolvenza dell'affittuario).
L'affitto si scioglie per l'interdizione, l'inabilitazione o l'insolvenza dell'affittuario, salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario.
(Incapacita' o insolvenza dell'affittuario).
L'affitto si scioglie per l'interdizione, l'inabilitazione o l'insolvenza dell'affittuario, salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario.