Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)
Art. 2225
Corrispettivo
Art. 2225.
(Corrispettivo).
Il corrispettivo, se non e' convenuto dalle parti e non puo' essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, e' stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.
(Corrispettivo).
Il corrispettivo, se non e' convenuto dalle parti e non puo' essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, e' stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.