Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)
Art. 675
Accrescimento tra collegatari
Art. 675.
(Accrescimento tra collegatari).
L'accrescimento ha luogo anche tra piu' legatari ai quali e' stato legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volonta' e salvo sempre il diritto di rappresentazione.
(Accrescimento tra collegatari).
L'accrescimento ha luogo anche tra piu' legatari ai quali e' stato legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volonta' e salvo sempre il diritto di rappresentazione.