Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)
Art. 1089
Acqua impiegata come forza motrice
Art. 1089.
(Acqua impiegata come forza motrice).
Chi ha diritto di servirsi dell'acqua come forza motrice non puo', senza espressa disposizione del titolo, impedirne o rallentarne il corso, procurandone il ribocco o ristagno.
(Acqua impiegata come forza motrice).
Chi ha diritto di servirsi dell'acqua come forza motrice non puo', senza espressa disposizione del titolo, impedirne o rallentarne il corso, procurandone il ribocco o ristagno.