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Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)

Art. 2863

Ricupero dell'immobile rilasciato e abbandono dell'esecuzione
Art. 2863.

(Ricupero dell'immobile rilasciato e abbandono dell'esecuzione).

Finche' non sia avvenuta la vendita, il terzo puo' ricuperare l'immobile rilasciato, pagando i crediti iscritti e i loro accessori, oltre le spese.

Qualora la vendita sia avvenuta e, dopo pagati i creditori iscritti, vi sia un residuo del prezzo, questo spetta al terzo acquirente.

Il rilascio non ha effetto se il processo di esecuzione si estingue per rinunzia o per inattivita' delle parti.