Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)
Art. 1570
Rinvio
Art. 1570.
(Rinvio).
Si applicano alla somministrazione, in quanto compatibili con le disposizioni che precedono, anche le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni.
(Rinvio).
Si applicano alla somministrazione, in quanto compatibili con le disposizioni che precedono, anche le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni.