Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)
Art. 1250
Compensazione rispetto ai terzi
Art. 1250.
(Compensazione rispetto ai terzi).
La compensazione non si verifica in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno su uno dei crediti.
(Compensazione rispetto ai terzi).
La compensazione non si verifica in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno su uno dei crediti.