Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)
Art. 125
Azione del pubblico ministero
Art. 125.
(Azione del pubblico ministero).
L'azione di nullita' non puo' essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.
(Azione del pubblico ministero).
L'azione di nullita' non puo' essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.