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Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)

Art. 2150

Rappresentanza della famiglia colonica
Art. 2150.

(Rappresentanza della famiglia colonica).

Nei rapporti relativi alla mezzadria il mezzadro rappresenta, nei confronti del concedente, i componenti della famiglia colonica.

Le obbligazioni contratte dal mezzadro nell'esercizio della mezzadria sono garantite dai suoi beni e da quelli comuni della famiglia colonica. I componenti della famiglia colonica non rispondono con i loro beni, se non hanno prestato espressa garanzia.