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Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)

Art. 1964

Compensazione dei frutti con gli interessi
Art. 1964.

(Compensazione dei frutti con gli interessi).

Salva la disposizione dell'art. 1448, e' valido il patto col quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte. In tal caso il debitore puo' in ogni tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell'immobile.