N NORME. red.it

Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)

Art. 1430

Errore di calcolo
Art. 1430.

(Errore di calcolo).

L'errore di calcolo non da' luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantita', sia stato determinante del consenso.