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Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)

Art. 2529

( (Acquisto delle proprie quote o azioni
Art. 2529.

(( (Acquisto delle proprie quote o azioni).))
((L'atto costitutivo puo' autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della societa', purche' sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso e' fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.))