N NORME. red.it

Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)

Art. 941

Alluvione
Art. 941.

(Alluvione).

Le unioni di terra e gli incrementi, che si formano successivamente e impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, appartengono al proprietario del fondo, salvo quanto e' disposto dalle leggi speciali.