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Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)

Art. 2149

Divieto di subconcessione
Art. 2149.

(Divieto di subconcessione).

Il mezzadro non puo' cedere la mezzadria, ne' affidare ad altri la coltivazione del podere, senza il consenso del concedente.