Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)
Art. 1967
Prova
Art. 1967.
(Prova).
La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'art. 1350.
(Prova).
La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'art. 1350.