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Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)

Art. 556

Determinazione della porzione disponibile
Art. 556.

(Determinazione della porzione disponibile).

Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse cosi' formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.