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Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)

Art. 2794

Restituzione della cosa
Art. 2794.

(Restituzione della cosa).

Colui che ha costituito il pegno non puo' esigerne la restituzione, se non sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi e non sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno.

Se il pegno e' stato costituito dal debitore e questi ha verso lo stesso creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del pegno e scaduto prima che sia pagato il debito anteriore, il creditore ha soltanto il diritto di ritenzione a garanzia del nuovo credito.