Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)
Art. 1401
Riserva di nomina del contraente
Art. 1401.
(Riserva di nomina del contraente).
Nel momento della conclusione del contratto una parte puo' riservarsi la facolta' di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.
(Riserva di nomina del contraente).
Nel momento della conclusione del contratto una parte puo' riservarsi la facolta' di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.