Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)
Art. 1781
Diritti del depositario
Art. 1781.
(Diritti del depositario).
Il depositante e' obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito.
(Diritti del depositario).
Il depositante e' obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito.