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Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)

Art. 1781

Diritti del depositario
Art. 1781.

(Diritti del depositario).

Il depositante e' obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito.