N NORME. red.it

Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)

Art. 426

Durata dell'ufficio
Art. 426.

(Durata dell'ufficio).

Nessuno e' tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, ((della persona stabilmente convivente,)) degli ascendenti o dei discendenti.