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Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)

Art. 2504 quater

( (Invalidita' della fusione
Art. 2504-quater.

(( (Invalidita' della fusione).))
((Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'articolo 2504, l'invalidita' dell'atto di fusione non puo' essere pronunciata. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.))