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Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)

Art. 2430

( (Riserva legale
Art. 2430.

(( (Riserva legale). ))
((Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.))