Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)
Art. 1723
Revocabilita' del mandato
Art. 1723.
(Revocabilita' del mandato).
Il mandante puo' revocare il mandato; ma, se era stata pattuita l'irrevocabilita', risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa.
Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacita' del mandante.
(Revocabilita' del mandato).
Il mandante puo' revocare il mandato; ma, se era stata pattuita l'irrevocabilita', risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa.
Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacita' del mandante.