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Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)

Art. 1498

Pagamento del prezzo
Art. 1498.

(Pagamento del prezzo).

Il compratore e' tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto.

In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue.

Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.