Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)
Art. 523
Devoluzione nelle successioni testamentarie
Art. 523.
(Devoluzione nelle successioni testamentarie).
Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione e se non ha luogo il diritto di rappresentazione, la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell'art. 674, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell'art. 677.
(Devoluzione nelle successioni testamentarie).
Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione e se non ha luogo il diritto di rappresentazione, la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell'art. 674, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell'art. 677.