Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)
Art. 190
Art. 190.
((Responsabilita' sussidiaria dei beni personali.))
((I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della meta' del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti)).
((Responsabilita' sussidiaria dei beni personali.))
((I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della meta' del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti)).