Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)
Art. 2917
Estinzione del credito pignorato
Art. 2917.
(Estinzione del credito pignorato).
Se oggetto del pignoramento e' un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione.
(Estinzione del credito pignorato).
Se oggetto del pignoramento e' un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione.