Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)
Art. 2944
Interruzione per effetto di riconoscimento
Art. 2944.
(Interruzione per effetto di riconoscimento).
La prescrizione e' interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso puo' essere fatto valere.
(Interruzione per effetto di riconoscimento).
La prescrizione e' interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso puo' essere fatto valere.