Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)
Art. 2201
Enti pubblici
Art. 2201.
(Enti pubblici).
Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attivita' commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.
(Enti pubblici).
Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attivita' commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.