Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)
Art. 2681
Divieto di rimozione dei registri
Art. 2681.
(Divieto di rimozione dei registri).
I registri sopra indicati non possono essere rimossi dall'ufficio del conservatore, fuorche' per ordine di una corte d'appello, qualora ne sia riconosciuta la necessita', e mediante le cautele determinate dalla stessa corte.
(Divieto di rimozione dei registri).
I registri sopra indicati non possono essere rimossi dall'ufficio del conservatore, fuorche' per ordine di una corte d'appello, qualora ne sia riconosciuta la necessita', e mediante le cautele determinate dalla stessa corte.