Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)
Art. 1181
Adempimento parziale
Art. 1181.
(Adempimento parziale).
Il creditore puo' rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione e' divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente.
(Adempimento parziale).
Il creditore puo' rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione e' divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente.